Verificare la conformità europea dell’obbligo di iscrizione all’elenco del Terzo settore e dell’accreditamento a livello regionale richiesto alle organizzazioni di volontariato come requisito per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario di emergenza. Lo ha chiesto alla Corte di giustizia il Consiglio di Stato con l’ordinanza di rinvio del 6 aprile 2021 pubblicata in questi giorni sulla Gazzetta europea rispetto a due provvedimenti adottati da due aziende sanitarie locali italiane che hanno escluso alcune cooperative sociali perchè non iscritte da sei mesi nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Il Consiglio di Stato ha chiesto se la disciplina europea impedisce che una normativa nazionale preveda che i servizi di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza possano essere affidati tramite il convenzionamento, in via prioritaria, alle sole organizzazioni di volontariato, sempreché iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nonché aderenti a una rete associativa e accreditate secondo la normativa regionale di settore (ove esistente).
E anche a condizione che tale affidamento garantisca l’espletamento del servizio in un sistema di effettiva contribuzione a una finalità sociale e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, in condizioni di efficienza economica e adeguatezza, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.
Il dubbio dei giudici italiani è se sia stato legittimo escludere tra i possibili affidatari le altre organizzazioni prive di scopo di lucro e, più specificamente, le cooperative sociali, quali imprese sociali non aventi finalità lucrative.
A tale riguardo il «considerando» (una delle numerose disposizioni preliminare che precedono il vero e proprio articolato delle direttive europee) n. 28 della direttiva appalti pubblici stabilisce che la direttiva non dovrebbe applicarsi ai servizi di emergenza effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro, in quanto il carattere particolare di tali organizzazioni sarebbe difficile da preservare qualora i prestatori di servizi dovessero essere scelti secondo le procedure di cui alla presente direttiva.
La loro esclusione, tuttavia, non dovrebbe essere estesa oltre lo stretto necessario. Si dovrebbe, pertanto, stabilire esplicitamente, si legge sempre nel ventottesimo considerando, che i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza non dovrebbero essere esclusi.
In tale contesto è, inoltre, necessario chiarire che nel gruppo 601 «Servizi di trasporto terrestre» del Cpv (la nomenclatura generale dei prodotti utilizzata a livello internazionale) non rientrano i servizi di ambulanza, reperibili nella classe 8514.
Sempre nella premessa delle direttive si invita gli stati membri a precisare che i servizi identificati con il codice Cpv 85143000-3, consistenti esclusivamente in servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza, dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici («regime alleggerito»).
Di conseguenza, anche gli appalti misti per la prestazione di servizi di ambulanza in generale dovrebbero essere soggetti al «regime alleggerito» se il valore dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza fosse superiore al valore di altri servizi di ambulanza.